(Utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio
civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili)
1. Gli obiettori di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n.
230, e i volontari del servizio civile nazionale di cui alla legge 6
marzo 2001, n. 64, possono essere impiegati per lo svolgimento del
servizio di accompagnamento ai ciechi civili, di cui alla legge 27
maggio 1970, n. 382, che ne facciano richiesta.
2. Possono presentare a richiesta di cui al comma 1 i ciechi
civili che svolgono un’attivita’ lavorativa o sociale o abbiano la
necessita’ dell’accompagnamento per motivi sanitari.
3. La sussistenza delle condizioni previste dal comma 2 e’
certificata dal datore di lavoro per i lavoratori dipendenti, dagli
ordini e dagli albi professionali per i lavoratori autonomi, dagli
enti o dalle associazioni per coloro che svolgono attivita’ sociale,
dal medico di famiglia quando l’accompagnamento e’ necessario per
motivi sanitari e per periodi determinati.
4. L’indennita’ di accompagnamento ai ciechi assoluti prevista
dagli articoli 4 e 7 della citata legge n. 382 del 1970 e
l’indennita’ speciale dei ciechi civili ventesimisti istituita
dall’articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, sono ridotte di
93 euro mensili nel periodo nel quale i beneficiari delle suddette
indennita’ usufruiscono del servizio di accompagnamento di cui al
presente articolo.
5. Le economie derivanti dall’applicazione delle disposizioni di
cui al comma 4 sono utilizzate per incrementare in misura equivalente
il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59,
comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.