(GU n.61 del 6-3-1974 )
Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane
guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover
pagare per l’animale alcun biglietto o sovrattassa.
Al privo della vista e’ riconosciuto altresi’ il diritto di
accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida.
((I responsabili della gestione dei trasporti di cui al primo comma
e i titolari degli esercizi di cui al secondo comma che impediscano
od ostacolino, direttamente o indirettamente, l’accesso ai privi di
vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una
sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una
somma da euro 500 a euro 2.500.
Nei casi previsti dai commi primo e secondo, il privo di vista ha
diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito
di museruola, salvo quanto previsto dal quinto comma.
Sui mezzi di trasporto pubblico, ove richiesto esplicitamente dal
conducente o dai passeggeri, il privo di vista e’ tenuto a munire di
museruola il proprio cane guida))
Ogni altra disposizione in contrasto o in difformita’ con la
presente legge viene abrogata.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 14 febbraio 1974
LEONE
RUMOR – PRETI –
PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI